Con l'approvazione e l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17, secondo quanto previsto dall'articolo 123 del Codice della strada, diventa obbligatorio per gli interessati a diventare istruttori pratici e insegnanti teorici di autoscuola, il rispetto di una serie di adempimenti che mirano al conseguimento di una apposita abilitazione.

Il legislatore quindi ha inteso disciplinare quest'ambito che rientra nel più ampio quadro della sicurezza stradale e della regolamentazione del codice della strada introducendo una dettagliata normativa in materia di formazione professionale per insegnanti ed istruttori di scuola guida.
Nello specifico sono necessari requisiti soggettivi quali:
- eta' non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- patente di guida della categoria B normale o speciale.
Si dividono, inoltre i due percorsi per istruttore di guida pratica ed insegnante di teoria creando così due distinte figure professionali con la necessità di impostare due percorsi formativi differenziati ed elaborati secondo le differenti esigenze.